Art. 5. Valutazione di incidenza dei piani 1. La valutazione di incidenza prevista dall'Art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano. 2. La valutazione di incidenza e' effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista. 3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria, o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla provincia o dalla regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.