Art. 5.

                 Valutazione di incidenza dei piani

    1. La valutazione di incidenza prevista dall'Art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' effettuata
dal soggetto competente all'approvazione del piano.
    2.  La  valutazione  di incidenza e' effettuata nell'ambito della
valutazione  di  sostenibilita' ambientale e territoriale (VALSAT) di
cui  all'Art.  5,  comma  1,  della  legge  regionale n. 20 del 2000,
qualora prevista.
    3.  Per  i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati,
la  provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito
all'incidenza  del  piano  sul sito d'importanza comunitaria, o sulla
zona  di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al
relativo   procedimento   di  approvazione.  L'ente  territorialmente
competente  all'approvazione  adegua  il  piano  ai rilievi formulati
dalla  provincia  o dalla regione, ovvero si esprime sugli stessi con
motivazioni puntuali e circostanziate.