Art. 50. Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e concessioni preferenziali 1. I riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali previsti dall'Art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), per i quali sia stata presentata istanza nei termini di legge, che presentano i requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono assentiti, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato nell'anno 1999, con scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la possibilita' di revoca da parte della competente amministrazione regionale. 2. L'amministrazione comunica agli utenti l'importo della cauzione e l'ammontare del canone annuo che deve essere corrisposto all'amministrazione competente con decorrenza 10 agosto 1999. 3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 e' soggetto alla pubblicazione della domanda e al rilascio del parere della competente Autorita' di bacino. 4. I prelievi di acqua previsti dall'Art. 42, comma 1, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono assentiti a favore dell'agenzia di ambito di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 territorialmente competente rispetto all'ubicazione dell'opera di presa. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prelievi di acqua rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da sottoporre a screening o a valutazione d'impatto ambientale, per i quali trova applicazione la disciplina prevista agli articoli 38 e 39 del regolamento regionale n. 41 del 2001.