Art. 50.

Riconoscimenti   del   diritto   d'uso   dell'acqua   e   concessioni
                            preferenziali

    1. I riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni
preferenziali   previsti  dall'Art.  1,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18 febbraio  1999, n. 238 (Regolamento
recante  norme  per  l'attuazione  di talune disposizioni della legge
5 gennaio  1994,  n.  36, in materia di risorse idriche), per i quali
sia  stata  presentata istanza nei termini di legge, che presentano i
requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono
assentiti,  limitatamente  al  quantitativo effettivamente utilizzato
nell'anno  1999,  con scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la
possibilita'  di  revoca  da  parte  della competente amministrazione
regionale.
    2.   L'amministrazione   comunica  agli  utenti  l'importo  della
cauzione  e  l'ammontare del canone annuo che deve essere corrisposto
all'amministrazione competente con decorrenza 10 agosto 1999.
    3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 e'
soggetto  alla  pubblicazione  della domanda e al rilascio del parere
della competente Autorita' di bacino.
    4.  I  prelievi  di  acqua  previsti  dall'Art.  42, comma 1, del
regolamento  regionale  20 novembre  2001,  n. 41 (Regolamento per la
disciplina  del  procedimento  di concessione di acqua pubblica) sono
assentiti a favore dell'agenzia di ambito di cui alla legge regionale
n.  25  del  1999 territorialmente competente rispetto all'ubicazione
dell'opera di presa.
    5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano ai
prelievi  di  acqua  rientranti  nel perimetro di parchi naturali e a
quelli   da   sottoporre   a  screening  o  a  valutazione  d'impatto
ambientale,  per  i  quali  trova applicazione la disciplina prevista
agli articoli 38 e 39 del regolamento regionale n. 41 del 2001.