Art. 52.

Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in
                             agricoltura

    1.  Al  fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione
dell'Art.  6,  comma  1,  punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  99  (Attuazione  della direttiva 86/278/CEE concernente la
protezione     dell'ambiente,     in     particolare    del    suolo,
nell'utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione in agricoltura), con
regolamento  regionale sono individuati ulteriori limiti e condizioni
di  utilizzazione  per  i diversi tipi di fanghi di depurazione per i
quali e' previsto l'utilizzo in agricoltura.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 14 aprile 2004

                               ERRANI