Art. 52. Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 1. Al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione dell'Art. 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con regolamento regionale sono individuati ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di fanghi di depurazione per i quali e' previsto l'utilizzo in agricoltura. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 14 aprile 2004 ERRANI