Art. 6.

          Valutazione di incidenza su progetti e interventi

    1.  La  valutazione  di  incidenza  su  progetti  e interventi e'
effettuata  dal  soggetto  competente all'approvazione del progetto o
dell'intervento   nel  rispetto  delle  direttive  regionali  di  cui
all'Art. 2, delle misure di conservazione, e degli eventuali piani di
gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'Art. 3.
    2.  La  valutazione  di  incidenza  sugli  interventi  e progetti
soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della   legge  regionale  18 maggio  1999,  n.  9  (Disciplina  della
procedura  di  valutazione  dell'impatto  ambientale) e' ricompresa e
sostituita  da  tale  procedura  ai sensi dell'Art. 17 della medesima
legge.
    3.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, l'ente competente puo'
avvalersi, previa convenzione, della provincia.