Art. 6. Valutazione di incidenza su progetti e interventi 1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi e' effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'Art. 2, delle misure di conservazione, e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'Art. 3. 2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e' ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'Art. 17 della medesima legge. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ente competente puo' avvalersi, previa convenzione, della provincia.