Art. 2. Composizione 1. La convenzione e' composta da: a) il presidente del consiglio regionale, che la coordina; b) il Presidente della Regione; c) i presidenti dei gruppi consiliari; il gruppo misto e' rappresentato da due consiglieri designati dal gruppo stesso; d) i componenti dell'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali; e) i componenti dell'ufficio di presidenza dell'assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge; f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Universita' degli studi di Trieste e Udine; g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli-Venezia Giulia; h) un rappresentante designato dal comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia del CONI; i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei corregionali all'estero; j) un rappresentante designato dal centro servizi interprovinciale del volontariato; k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia; l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza; m) tre ex consiglieri regionali designati dall'associazione consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; n) la presidente della commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna. 2. La convenzione nomina un vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei presidenti dei gruppi consiliari dell'opposizione. 3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la convenzione, decorso tale termine, puo' ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli gia' designati.