Art. 2.
                            Composizione
    1. La convenzione e' composta da:
      a) il presidente del consiglio regionale, che la coordina;
      b) il Presidente della Regione;
      c) i  presidenti  dei  gruppi  consiliari;  il  gruppo misto e'
rappresentato da due consiglieri designati dal gruppo stesso;
      d) i  componenti  dell'ufficio  di presidenza della commissione
consiliare competente in materia di affari istituzionali;
      e) i componenti dell'ufficio di presidenza dell'assemblea delle
autonomie  locali  in  carica  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge;
      f) due   rappresentanti   designati,   uno  per  ognuna,  dalle
Universita' degli studi di Trieste e Udine;
      g) quattro  rappresentanti  designati,  uno  per  ognuna, dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del
Friuli-Venezia Giulia;
      h) un  rappresentante  designato  dal  comitato  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia del CONI;
      i) un  rappresentante  designato  dal  comitato  regionale  dei
corregionali all'estero;
      j) un    rappresentante    designato    dal    centro   servizi
interprovinciale del volontariato;
      k) tre  rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei   lavoratori maggiormente   rappresentative   nel  Friuli-Venezia
Giulia;
      l) tre   rappresentanti,   uno  per  ciascuna  delle  minoranze
linguistiche   slovena,   friulana  e  germanofona,  designati  dalle
associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;
      m) tre  ex  consiglieri  regionali  designati dall'associazione
consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
      n) la  presidente  della  commissione  regionale  per  le  pari
opportunita' tra uomo e donna.
    2.  La  convenzione  nomina un vicecoordinatore scelto al proprio
interno   su   proposta   dei   presidenti   dei   gruppi  consiliari
dell'opposizione.
    3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro
quindici  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta, la convenzione,
decorso  tale termine, puo' ugualmente iniziare i propri lavori con i
componenti di diritto e quelli gia' designati.