Art. 3. Ufficio di coordinamento 1. Nell'ambito della convenzione opera un ufficio di coordinamento con compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della convenzione e di raccordo con i parlamentari regionali, composto da: a) il presidente del consiglio regionale, che lo coordina; b) il vicecoordinatore della convenzione; c) quattro consiglieri regionali designati dal consiglio regionale, con votazioni separate di cui due espressi dalla maggioranza e due dall'opposizione scelti tra i componenti della convenzione. 2. Il presidente dell'ufficio di coordinamento riferisce periodicamente al consiglio regionale in merito allo stato di avanzamento dei lavori della convenzione. 3. L'ufficio di coordinamento gestisce la tenuta di una sezione del sito internet del consiglio regionale, appositamente allestita a cura della segreteria generale, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo. 4. L'ufficio di coordinamento assicura alla convenzione, per il tramite della segreteria generale del consiglio regionale, il necessario supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica.