Art. 3.
                      Ufficio di coordinamento
    1.   Nell'ambito   della   convenzione   opera   un   ufficio  di
coordinamento  con  compiti di impulso e di organizzazione dei lavori
della  convenzione  e  di  raccordo  con  i  parlamentari  regionali,
composto da:
      a) il presidente del consiglio regionale, che lo coordina;
      b) il vicecoordinatore della convenzione;
      c) quattro   consiglieri   regionali  designati  dal  consiglio
regionale,   con   votazioni  separate  di  cui  due  espressi  dalla
maggioranza  e  due  dall'opposizione  scelti  tra i componenti della
convenzione.
    2.   Il   presidente   dell'ufficio  di  coordinamento  riferisce
periodicamente  al  consiglio  regionale  in  merito  allo  stato  di
avanzamento dei lavori della convenzione.
    3.  L'ufficio  di coordinamento gestisce la tenuta di una sezione
del  sito internet del consiglio regionale, appositamente allestita a
cura  della  segreteria  generale,  ove pubblicare tutti gli atti e i
documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo.
    4.  L'ufficio  di coordinamento assicura alla convenzione, per il
tramite   della  segreteria  generale  del  consiglio  regionale,  il
necessario supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica.