Art. 4.
                Raccordo con i parlamentari regionali
    1.  La convenzione, per il tramite dell'ufficio di coordinamento,
si  incontra  con  i parlamentari eletti nella Regione Friuli-Venezia
Giulia,  al fine di valutare congiuntamente lo stato di avanzamento e
le risultanze dei lavori della convenzione stessa.