Art. 5.
                   Funzionamento della convenzione
    1.  La  convenzione  e'  convocata dal presidente dell'ufficio di
coordinamento,  ogni  qualvolta  lo  ritenga  opportuno  o  ne riceva
richiesta da almeno un quinto dei componenti la convenzione.
    2.  Le sedute della convenzione sono pubbliche come l'insieme dei
documenti da essa prodotti.