Art. 6. F o r u m 1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, e comunque ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sul nuovo statuto regionale possono far pervenire all'ufficio di coordinamento della convenzione la loro richiesta di partecipazione. 2. Le organizzazioni di cui al comma 1 sono costituite in un organismo denominato «Forum», il quale viene regolarmente informato dei lavori della convenzione e che viene ascoltato e consultato secondo modalita' definite dall'ufficio di coordinamento.