Art. 6.
                              F o r u m
    1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute,
e  comunque  ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed
ivi  operante,  interessati  a  seguire  e dare il loro contributo al
dibattito   sul   nuovo   statuto  regionale  possono  far  pervenire
all'ufficio  di  coordinamento della convenzione la loro richiesta di
partecipazione.
    2.  Le  organizzazioni  di  cui  al comma 1 sono costituite in un
organismo  denominato  «Forum», il quale viene regolarmente informato
dei  lavori  della  convenzione  e  che  viene ascoltato e consultato
secondo modalita' definite dall'ufficio di coordinamento.