Art. 11.
      Sostituzione dell'Art. 21 della legge regionale n. 7/2000
    1.  L'Art.  21  della legge regionale n. 7/2000 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.    21.    (Esame    di   interessi   pubblici   nell'ambito
dell'amministrazione  regionale).  -  1. Qualora si debbano acquisire
intese,  concerti,  nulla  osta o assensi comunque denominati di piu'
direzioni centrali, la giunta regionale puo' convocare una conferenza
dei  direttori  centrali  competenti. In tale caso, le determinazioni
concordate  nella  conferenza,  e  risultanti  da  apposito  verbale,
tengono luogo degli atti predetti.».