Art. 11. Sostituzione dell'Art. 21 della legge regionale n. 7/2000 1. L'Art. 21 della legge regionale n. 7/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 21. (Esame di interessi pubblici nell'ambito dell'amministrazione regionale). - 1. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di piu' direzioni centrali, la giunta regionale puo' convocare una conferenza dei direttori centrali competenti. In tale caso, le determinazioni concordate nella conferenza, e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti.».