Art. 12.
      Sostituzione dell'Art. 22 della legge regionale n. 7/2000
    1.  L'Art.  22  della legge regionale n. 7/2000 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  22.  (Conferenza  di  servizi). - 1. Qualora sia opportuno
effettuare  un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in   un  procedimento  amministrativo,  l'amministrazione  procedente
indice di regola una conferenza di servizi.
    2.  Quando  l'amministrazione  procedente  deve acquisire intese,
concerti,   nulla   osta  o  assensi  comunque  denominati  di  altre
amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi
e'  sempre  indetta  entro  quindici giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione   competente,   della   relativa  richiesta.  La
conferenza  puo'  essere altresi' indetta quando nello stesso termine
e'   intervenuto   il   dissenso   di   una  o  piu'  amministrazioni
interpellate.
    3.  La  conferenza  di  servizi  puo'  essere convocata anche per
l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu' procedimenti
amministrativi  connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tale caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico   prevalente.   L'indizione  della  conferenza  puo'  essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
    4.  Quando  l'attivita'  del  privato  sia subordinata ad atti di
consenso,  comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni
pubbliche,  la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato,  dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
    5.  In  caso  di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal concedente ovvero, con il
consenso  di  quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni,
fatto  salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  regionali in materia di
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA).  Quando la conferenza e'
convocata  a  istanza  del  concessionario  spetta  al  concedente il
diritto di voto.».