Art. 13.
    Inserimento dell'Art. 22-bis nella legge regionale n. 7/2000
    1.   Dopo  l'Art.  22  della  legge  regionale  n.  7/2000,  come
sostituito dall'Art. 12, e' inserito il seguente:
    «Art.  22-bis.  (Conferenza  di  servizi  su  istanze  e progetti
preliminari). - 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti  di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni   e  servizi,  sulla  base  di  elaborati  tecnici  di  adeguato
approfondimento  in  relazione alla tipologia dell'opera, su motivata
richiesta  dell'interessato, prima della presentazione di una istanza
o  di  un  progetto  definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso.  In  tale  caso  la  conferenza  si pronuncia entro novanta
giorni  dalla  data  della richiesta e i relativi costi sono a carico
del richiedente.
    2.   Nelle   procedure  di  esecuzione  di  lavori  pubblici,  la
conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare,
al  fine  di  indicare  quali  siano  le condizioni per ottenere, sul
progetto   definitivo,  le  intese,  i  pareri,  le  concessioni,  le
autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli assensi, comunque
denominati,  richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale sede, le
amministrazioni       preposte      alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio  storico-artistico, alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', si pronunciano, per
quanto  riguarda  l'interesse  da  ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali   prescelte.  Qualora  non  emergano,  sulla  base  della
documentazione   disponibile,   elementi  comunque  preclusivi  della
realizzazione  del  progetto,  le  suddette amministrazioni indicano,
entro  quarantacinque  giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per  ottenere,  in sede di presentazione del progetto definitivo, gli
atti di consenso.
    3.  Nel  caso  in  cui  sia  richiesta  la VIA, si applica l'Art.
22-ter, comma 5.
    4.  Nel  caso  in  cui  l'intervento  ricada  o  abbia  incidenza
significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante   attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa  alla
conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche' della
flora  e  della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica
la  relativa  procedura  di  valutazione  dell'incidenza  e i termini
stabiliti  dal  comma  1  sono  sospesi  sino  alla conclusione della
procedura.
    5.  La  conferenza  di servizi si esprime allo stato degli atti a
sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente   modificate   o   integrate   solo   in   presenza  di
significativi   nuovi  elementi  emersi  nelle  fasi  successive  del
procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni dei privati sul
progetto definitivo.
    6.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il  responsabile unico del
procedimento  trasmette  alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo  redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare   e   convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e  il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.».