Art. 14. Inserimento dell'Art. 22-ter nella legge regionale n. 7/2000 1. Dopo l'Art. 22-bis della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall'Art. 13, e' inserito il seguente: «Art. 22-ter. (Funzionamento). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione. 2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 22-quater, ferma restando la facolta' delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9. 5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessita' di approfondimenti istruttori. 6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'Art. 22-quater, nonche' quelle di cui al comma 4 dell'Art. 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. 7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza. 9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'Art. 22-quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento. 11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale e' pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nel Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».