Art. 14.
    Inserimento dell'Art. 22-ter nella legge regionale n. 7/2000
    1.  Dopo  l'Art.  22-bis  della  legge  regionale n. 7/2000, come
inserito dall'Art. 13, e' inserito il seguente:
    «Art.  22-ter.  (Funzionamento).  -  1.  La  prima riunione della
conferenza  di  servizi  e' convocata entro trenta giorni, ovvero, in
caso  di  particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro novanta
giorni dalla data di indizione.
    2.  La  conferenza  di  servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
    3.  La  convocazione  della  prima  riunione  della conferenza di
servizi  deve  pervenire  alle amministrazioni interessate, anche per
via  telematica  o  informatica,  almeno  dieci  giorni  prima  della
relativa  data.  Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni
convocate  possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione  della  riunione  in  una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione  procedente concorda una nuova data, comunque entro
i dieci giorni successivi alla prima.
    4.   Nella   prima  riunione  della  conferenza  di  servizi,  le
amministrazioni   che  vi  partecipano  determinano  il  termine  per
l'adozione  della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non
possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5.
Decorsi   inutilmente   tali  termini,  l'amministrazione  precedente
provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 22-quater, ferma restando
la  facolta'  delle  amministrazioni  che  non hanno espresso la loro
posizione  di  manifestare  il proprio motivato dissenso ai sensi del
comma 9.
    5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si  esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine
di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente  si  esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si
conclude  nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia,
a   richiesta   della maggioranza   dei  soggetti  partecipanti  alla
conferenza  di  servizi,  il  termine  di  trenta  giorni  di  cui al
precedente  periodo  e'  prorogato di altri trenta giorni nel caso in
cui si presenti la necessita' di approfondimenti istruttori.
    6.  Nei  procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta
la  decisione  concernente  la VIA, le disposizioni di cui al comma 3
dell'Art. 22-quater, nonche' quelle di cui al comma 4 dell'Art. 24 si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
e della pubblica incolumita'.
    7.  Ogni  amministrazione  convocata partecipa alla conferenza di
servizi  attraverso  un  unico rappresentante legittimato dall'organo
competente    ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa.
    8.  All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto
il    termine    per    l'adozione    della   decisione   conclusiva,
l'amministrazione  procedente adotta la determinazione di conclusione
del  procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di
conferenza.
    9.  Si  considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante   non   abbia  espresso  definitivamente  la  volonta'
dell'amministrazione    rappresentata    e   non   abbia   notificato
all'amministrazione  procedente,  entro  il  termine di trenta giorni
dalla  data  di  ricezione  della  determinazione  di conclusione del
procedimento,   il   proprio  motivato  dissenso  a  norma  dell'Art.
22-quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
    10.  In  sede  di conferenza di servizi possono essere richiesti,
per  una  sola  volta,  ai  proponenti dell'istanza o ai progettisti,
chiarimenti  o  ulteriore  documentazione.  Se questi ultimi non sono
forniti  in  detta  sede, entro i successivi trenta giorni si procede
all'esame del provvedimento.
    11.   Il   provvedimento   finale  conforme  alla  determinazione
conclusiva  favorevole  della  conferenza  di  servizi sostituisce, a
tutti  gli  effetti,  ogni  autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto   di   assenso   comunque   denominato   di   competenza   delle
amministrazioni  partecipanti,  o comunque invitate a partecipare, ma
risultate assenti, alla predetta conferenza.
    12.  Il  provvedimento  finale concernente opere sottoposte a VIA
regionale  e'  pubblicato,  a  cura  dell'amministrazione proponente,
unitamente  all'estratto della predetta VIA, nel Bollettino ufficiale
della  Regione  e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data
della  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.».