Art. 15.
   Inserimento dell'Art. 22-quater nella legge regionale n. 7/2000
    1.  Dopo  l'Art.  22-ter  della  legge  regionale n. 7/2000, come
inserito dall'Art. 14, e' inserito il seguente:
    «Art.  22-quater  (Dissenso).  -  1.  Il  dissenso  di uno o piu'
rappresentanti  delle  amministrazioni,  regolarmente  convocate alla
conferenza  di  servizi,  a  pena  di  inammissibilita',  deve essere
manifestato  nella  conferenza  di  servizi, deve essere congruamente
motivato,   non   puo'   riferirsi   a  questioni  connesse  che  non
costituiscono  oggetto  della  conferenza  medesima  e deve recare le
indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.
    2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della
conferenza  il  proprio  dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente,  quest'ultima,  entro  i  termini perentori stabiliti per
l'adozione   della   decisione   conclusiva,   assume   comunque   la
determinazione   di   conclusione   del   procedimento   sulla   base
della maggioranza  delle  posizioni espresse in sede di conferenza di
servizi,   indicando   le  specifiche  ragioni  del  superamento  del
dissenso.   La   determinazione   e'   immediatamente  esecutiva.  Il
provvedimento  finale di cui al comma 11 dell'Art. 22-ter e' adottato
conformemente  alla  determinazione  conclusiva  di  cui  al  comma 8
dell'Art. 22-ter.
    3.    Qualora    il    motivato    dissenso   sia   espresso   da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,   urbanistica,  del  patrimonio  storico-
artistico,  alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la
decisione  e' rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli
enti  territoriali  procedenti.  Ferma  restando la completezza della
documentazione  inviata  a  fini  istruttori,  gli  organi collegiali
esecutivi  degli  enti  territoriali  deliberano entro trenta giorni,
salvo  che  il  presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente
territoriale  procedente,  valutata la complessita' dell'istruttoria,
decida  di  prorogare  tale  termine  per  un  ulteriore  periodo non
superiore  a  sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente
sia  un'amministrazione  statale,  si  applica l'Art. 14-quater della
legge 241/1990.».