Art. 16.
 Inserimento dell'Art. 22-quinquies nella legge regionale n. 7/2000
    1.  Dopo  l'Art.  22-quater della legge regionale n. 7/2000, come
inserito dall'Art. 15, e' inserito il seguente:
    «Art.   22-quinquies  (Concessionari).  -  1.  Nelle  ipotesi  di
conferenza  di  servizi  finalizzata  all'approvazione  del  progetto
definitivo  in relazione alla quale trovino applicazione le procedure
di  cui  agli  articoli  5  e seguenti della legge regionale 6 luglio
1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche,
per  il  sostegno  dell'impresa  e  dell'occupazione,  nonche' per la
raccolta  e  l'impiego  di  risorse  collettive  a favore dei settori
produttivi),  sono  convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche  i  soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito
della  procedura  di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 20/1999,
ovvero  le  societa'  di  progetto  di  cui all'Art. 9 della medesima
legge,».