Art. 16. Inserimento dell'Art. 22-quinquies nella legge regionale n. 7/2000 1. Dopo l'Art. 22-quater della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall'Art. 15, e' inserito il seguente: «Art. 22-quinquies (Concessionari). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonche' per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 20/1999, ovvero le societa' di progetto di cui all'Art. 9 della medesima legge,».