Art. 17. Inserimento dell'Art. 22-sexies nella legge regionale n. 7/2000 1. Dopo l'Art. 22-quinquies della legge regionale n. 7/2000, come inserito dall'Art. 16, e' inserito il seguente: «Art. 22-sexies (Partecipazione dell`Amministrazione regionale). - 1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette altre amministrazioni procedenti, la giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di piu' direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all'Art. 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all'Art. 21 partecipa altresi', senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia gia' componente della medesima.».