Art. 17.
   Inserimento dell'Art. 22-sexies nella legge regionale n. 7/2000
    1. Dopo l'Art. 22-quinquies della legge regionale n. 7/2000, come
inserito dall'Art. 16, e' inserito il seguente:
    «Art.  22-sexies (Partecipazione dell`Amministrazione regionale).
- 1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a
conferenze  di  servizi  indette altre amministrazioni procedenti, la
giunta  regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale.
Qualora  siano  interessati  dalla conferenza di servizi procedimenti
amministrativi  regionali  di  competenza di piu' direzioni centrali,
contestualmente  alla nomina, la giunta regionale, su proposta di uno
degli  assessori  competenti,  convoca  la  conferenza  dei direttori
centrali  di  cui  all'Art.  21,  alla  quale partecipano i direttori
centrali  competenti  o  loro delegati. Alla conferenza dei direttori
centrali  di  cui  all'Art.  21  partecipa altresi', senza diritto di
voto,  il  rappresentante  regionale, qualora non sia gia' componente
della medesima.».