Art. 2. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 7/2000 1. All'Art. 2 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La presente legge si applica inoltre alle agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'agenzia regionale della sanita', all'agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli enti parco e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.»; b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22-sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.».