Art. 2.
        Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 7/2000
    1.  All'Art.  2 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  La  presente  legge  si  applica  inoltre  alle agenzie di
informazione  e  accoglienza  turistica,  all'agenzia regionale della
sanita',  all'agenzia  regionale  per  lo  sviluppo rurale, agli enti
parco  e  all'agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
secondo i rispettivi ordinamenti.»;
      b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
      «2-bis.  Gli articoli 19, 20, da 22 a 22-sexies, il titolo II e
il  titolo  III  si  applicano  agli enti locali secondo i rispettivi
ordinamenti.».