Art. 21. Modifiche all `Art. 52 della legge regionale n. 7/2000 1. Ai commi 1 e 2 dell'artieolo 52 della legge regionale n. 7/2000 le parole «dell'Ufficio legislativo e legale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Avvocatura della ragioneria generale».