Art. 21.
       Modifiche all `Art. 52 della legge regionale n. 7/2000
    1.  Ai  commi  1  e  2  dell'artieolo 52 della legge regionale n.
7/2000  le parole «dell'Ufficio legislativo e legale» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'Avvocatura della ragioneria generale».