Art. 22. Modifica all'Art. 55 della legge regionale n. 7/2000 1. Al comma 2 dell'Art. 55 della legge regionale n. 7/2000 le parole «dell'ufficio legislativo e legale e della Ragioneria generale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocatura della Regione e della direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie».