Art. 22.
        Modifica all'Art. 55 della legge regionale n. 7/2000
    1.  Al  comma  2  dell'Art. 55 della legge regionale n. 7/2000 le
parole   «dell'ufficio   legislativo  e  legale  e  della  Ragioneria
generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'avvocatura della
Regione  e  della  direzione  centrale  delle  risorse  economiche  e
finanziarie».