Art. 23.
        Modifiche all`Art. 64 della legge regionale n. 7/2000
    1.  All'Art. 64 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma  3  le  parole «dall'ufficio legislativo e legale»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocatura della Regione»;
      b) al  comma 4 le parole «del direttore regionale, direttore di
ente  o  direttore  di  servizio autonomo competente» sono sostituite
dalle   seguenti:  «del  direttore  generale,  direttore  centrale  o
direttore di ente regionale».