Art. 23. Modifiche all`Art. 64 della legge regionale n. 7/2000 1. All'Art. 64 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole «dall'ufficio legislativo e legale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocatura della Regione»; b) al comma 4 le parole «del direttore regionale, direttore di ente o direttore di servizio autonomo competente» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale».