Art. 24.
        Modifiche all`Art. 67 della legge regionale n. 7/2000
    1.  All'Art. 67 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Copia  di  tutte  le  deliberazioni formali adottate dalla
giunta  regionale, nonche' dei verbali di discussione e' trasmessa al
consiglio  regionale.  La  trasmissione  avviene  entro  venti giorni
dall'approvazione da parte della giunta regionale. Entro sette giorni
lavorativi  i  medesimi  atti sono messi a disposizione del consiglio
regionale in via informatica.»;
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Tutti  gli  atti relativi al conferimento, alla revoca, il
rinnovo  o  alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi
al consiglio regionale secondo le modalita' di cui al comma 2.»;
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4.  Ogni  consigliere regionale puo' richiedere alle direzioni
proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al
comma 2.»;
      d) al comma 5 le parole «di cui ai eommi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 2».