Art. 24. Modifiche all`Art. 67 della legge regionale n. 7/2000 1. All'Art. 67 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla giunta regionale, nonche' dei verbali di discussione e' trasmessa al consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del consiglio regionale in via informatica.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, il rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al consiglio regionale secondo le modalita' di cui al comma 2.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ogni consigliere regionale puo' richiedere alle direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.»; d) al comma 5 le parole «di cui ai eommi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».