Art. 25. Pubblicazione 1. Nel Bollettino ufficiale della Regione e' pubblicato il testo aggiornato della legge regionale n. 7/2000, preceduto dalla pubblicazione di un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 24 maggio 2004 ILLY