Art. 25.
                            Pubblicazione
    1.  Nel Bollettino ufficiale della Regione e' pubblicato il testo
aggiornato   della   legge   regionale  n.  7/2000,  preceduto  dalla
pubblicazione  di un sommario contenente il numero e la rubrica degli
articoli e delle partizioni interne.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 24 maggio 2004
                                ILLY