Art. 4. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 7/2000 1. All'Art. 6 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonche' nei bandi relativi a procedure concorsuali»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attivita' contrattuale.».