Art. 4.
        Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 7/2000
    1.  All'Art.  6 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma  4 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonche' nei
bandi relativi a procedure concorsuali»;
      b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
      «4-bis.  I  commi  2  e  3  si  applicano  anche alle procedure
relative all'attivita' contrattuale.».