Art. 7. Modifica all'Art. 9 della legge regionale n. 7/2000 1. Al comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale n. 7/2000 le parole «il direttore regionale o di ente regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale».