Art. 7.
         Modifica all'Art. 9 della legge regionale n. 7/2000
    1.  Al  comma  2  dell'Art.  9 della legge regionale n. 7/2000 le
parole  «il  direttore regionale o di ente regionale» sono sostituite
dalle  seguenti:  «il  direttore generale, il direttore centrale o il
direttore di ente regionale».