Art. 8. Modifica all'Art. 11 della legge regionale n. 7/2000 1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale n. 7/2000 e' sostituita dalla seguente: «c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'Art. 24;».