Art. 8.
        Modifica all'Art. 11 della legge regionale n. 7/2000
    1.  La  lettera c) del comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale
n. 7/2000 e' sostituita dalla seguente:
    «c)  provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o
sostitutiva  e  all'acquisizione  di pareri e valutazioni tecniche ai
sensi dell'Art. 24;».