Art. 9.
         Modfica all'Art. 18 della legge regionale n. 7/2000
    1.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 18 della legge regionale n. 7/2000
e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 non si applicano ai
procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano.».