Art. 9. Modfica all'Art. 18 della legge regionale n. 7/2000 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 18 della legge regionale n. 7/2000 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.».