Art. 10.
Modifiche   all'Art.   16-bis   della   legge  regionale  n.  54/1983
concernente l'anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali
    1.  All'Art.  16-bis  della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
(Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato
giuridico  ed il trattamento economico del personale regionale), come
inserito  dall'Art. 58, comma 1, della legge regionale n. 44/1988, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4.  L'anticipazione  della  buonuscita  e' concessa per tutte le
finalita'  di  cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e
per  gli  eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi gia'
effettuati e per gli eventi verificatisi, purche' la relativa domanda
sia   presentata   entro  due  anni  dal  verificarsi  dell'evento  o
dell'intervento.».