Art. 10. Modifiche all'Art. 16-bis della legge regionale n. 54/1983 concernente l'anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali 1. All'Art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), come inserito dall'Art. 58, comma 1, della legge regionale n. 44/1988, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'anticipazione della buonuscita e' concessa per tutte le finalita' di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi gia' effettuati e per gli eventi verificatisi, purche' la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.».