Art. 11. Modifiche alla legge regionale n. 18/1996 concernenti l'accesso al ruolo unico regionale e il conferimento dell'incarico di direttore centrale 1. Al comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'Art. 8, comma 5, della legge regionale n. 20/2002, le parole «mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante». 2. Ai comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'Art. 8, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, le parole «mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante». 3. Al comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'Art. 8, comma 7, della legge regionale n. 20/2002, le parole «ovvero mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «o mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante». 4. Ai comma 1 dell'Art. 18 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'Art. 8, comma 8, della legge regionale n. 20/2002, dopo le parole «liste di collocamento» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami». 5. Al comma 3 dell'Art. 47-bis della legge regionale n. 18/1996, dopo le parole «Enti di diritto pubblico» sono inserite le seguenti: «, enti o associazioni dii diritto privato».