Art. 11.
Modifiche  alla  legge  regionale n. 18/1996 concernenti l'accesso al
ruolo  unico  regionale  e il conferimento dell'incarico di direttore
                              centrale
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 27 marzo 1996,
n.  18  (Riforma  dell'impiego  regionale  in attuazione dei principi
fondamentali  di  riforma  economico  sociale  desumibili dalla legge
23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'Art. 8, comma 5, della
legge regionale n. 20/2002, le parole «mediante pubblico concorso per
esami  o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante pubblico concorso
per esami o per titoli ed esami ovvero mediante».
    2. Ai comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 18/1996, come
sostituito dall'Art. 8, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, le
parole «mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle
seguenti: «mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami
ovvero mediante».
    3. Al comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 18/1996, come
sostituito dall'Art. 8, comma 7, della legge regionale n. 20/2002, le
parole   «ovvero   mediante  pubblico  concorso  per  esami  o»  sono
sostituite  dalle seguenti: «o mediante pubblico concorso per esami o
per titoli ed esami ovvero mediante».
    4. Ai comma 1 dell'Art. 18 della legge regionale n. 18/1996, come
sostituito  dall'Art.  8,  comma 8, della legge regionale n. 20/2002,
dopo  le  parole  «liste  di collocamento» sono inserite le seguenti:
«ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami».
    5.  Al comma 3 dell'Art. 47-bis della legge regionale n. 18/1996,
dopo  le parole «Enti di diritto pubblico» sono inserite le seguenti:
«, enti o associazioni dii diritto privato».