Art. 12.
Modifiche  all'Art.  151 della legge regionale n. 53/1981 concernente
          il rimborso delle spese per la difesa in giudizio
    1.  All'Art.  151  della  legge  regionale  31 agosto 1981, n. 53
(Stato  giuridico e trattamento economico del personale della Regione
autonoma   Friuli-Venezia   Giulia),   sono   apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  In  caso  di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a
carico  di componenti della giunta regionale, di organi collegiali di
enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali
o inseriti in organismi regionali per attivita' svolte nell'esercizio
delle  rispettive  funzioni  istituzionali,  la  Regione  provvede  a
rimborsare  le  spese  sostenute  per  la  difesa in giudizio, previo
parere   di   conformita'   da   parte   dell'ordine  degli  avvocati
territorialmente  competente,  con  l'esclusione  dei  casi in cui il
giudizio  o  una  sua  fase  si  concluda  con  sentenza o decreto di
condanna  o pronuncia equiparata; il rimborso non e' tuttavia ammesso
nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa
di  estinzione  del  reato  per  prescrizione  e  altresi'  nei  casi
riguardanti  la  definizione  dei  procedimenti con il patteggiamento
della pena.»;
      b) al  comma  2,  dopo  le  parole «passata in giudicato,» sono
inserite le seguenti: «di condanna o equiparata».
    2.  Il  disposto  di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 151 della legge
regionale  n.  53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche
al  personale  regionale  di  categoria  non  dirigenziale qualora la
relativa  disciplina  non  sia  definita  in  sede  di contrattazione
collettiva.
    3.  Il  disposto  di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 151 della legge
regionale  n.  53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche
ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge  nonche'  ai procedimenti gia' definiti alla medesima
data,  fatti  salvi  i  termini di prescrizione di cui all'Art. 2956,
primo comma, numero 2, del codice civile.
    4.  Gli  oneri  derivanti  dal disposto di cui all'Art. 151 della
legge regionale n. 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a
far  carico  alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2004-2006   e   del   bilancio   per  l'anno  2004,  con  riferimento
rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi a fianco di ciascuna indicati:
      a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;
      b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.