Art. 13. Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti 1. La Regione mette a disposizione della sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all'Art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'Art. 2 del decreto legislativo n. 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unita', con oneri a carico della Regione medesima. 2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'Art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561; b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553; c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631; d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.