Art. 13.
Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti
    1.  La  Regione  mette  a disposizione della sezione di controllo
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  della Corte dei conti, di cui
all'Art.  32  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1975,  n.  902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello  Statuto  speciale  della  Regione Friuli-Venezia Giulia), come
sostituito dall'Art. 2 del decreto legislativo n. 125/2003, personale
di  ruolo  nel  limite  massimo di quattro unita', con oneri a carico
della Regione medesima.
    2.  Gli  enti  locali  del  comparto  unico  del pubblico impiego
regionale  e  locale  del  Friuli-Venezia Giulia, di cui all'Art. 127
(Comparto  unico  del  pubblico  impiego  della  Regione e degli Enti
locali)   della   legge   regionale  9 novembre  1998,  n.  13,  sono
autorizzati  ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale
di  ruolo  alla  sezione  di cui al comma 1, anche in deroga a limiti
numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
    3.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma 1, fanno
carico  alle  seguenti  unita'  previsionali  di  base dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli
del  documento  tecnico  allegato  ai  bilanci  medesimi  a fianco di
ciascuna indicati:
      a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
      b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
      c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
      d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.