Art. 14.
               Contratti di lavoro a tempo determinato
    1.   Al   fine   di   assicurare   le  condizioni  necessarie  al
completamento   dei   progetti   speciali   previsti  in  materia  di
orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006,
il  personale  che  abbia prestato servizio con contratto di lavoro a
tempo  determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi
dell'Art.   11   (Assunzione  di  personale  con  contratto  a  tempo
determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n.
31,  presso la struttura di orientamento della direzione centrale per
le  identita' linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo
sport   e   le   politiche  della  pace  e  della  solidarieta',  per
l'espletamento   delle   funzioni   previste  dalle  leggi  regionali
26 maggio  1980,  n.  10  (Norme regionali in materia di diritto allo
studio),   e  6 luglio  1984,  n.  26  (Provvedimenti  regionali  per
l'istruzione),   per   un   periodo   complessivo   non  inferiore  a
ventiquattro  mesi,  puo'  essere assunto, nella medesima categoria e
posizione  economica gia' attribuite ai sensi dell'Art. 2 della legge
regionale  13 agosto  2002,  n.  20 (Disciplina del nuovo, sistema di
classificazione   del  personale  della  Regione,  nonche'  ulteriori
disposizioni  in  materia  di  personale),  con contratto di lavoro a
tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.
    2.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione del presente articolo
fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli
del  documento  tecnico  allegato  ai  bilanci  medesimi  a fianco di
ciascuna indicati:
      a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
      b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
      c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
      d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.