Art. 14. Contratti di lavoro a tempo determinato 1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell'Art. 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della direzione centrale per le identita' linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarieta', per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, puo' essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica gia' attribuite ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo, sistema di classificazione del personale della Regione, nonche' ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561; b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553; c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631; d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.