Art. 15.
Modifiche  alla  legge  regionale n. 2/2001 concernenti l'incarico di
                       direttore dell 'AReRaN
    1.  I  commi  15  e  16  dell'Art. 1 (Comparto unico del pubblico
impiego   della   Regione   e  degli  enti  locali  e  organizzazione
dell'AReRaN)  della  legge  regionale  2 febbraio  2001,  n.  2, come
modificato  dall'Art.  10, comma 2, della legge regionale n. 20/2002,
sono sostituiti dai seguenti:
    «15.  L'incarico  di  direttore dell'agenzia e' conferito, per un
periodo  massimo  di tre anni rinnovabile, con contratto di lavoro di
diritto  privato  a  persone,  in  possesso del diploma di laurea, di
particolare  e  comprovata  qualificazione professionale, che abbiano
svolto  attivita'  in  organismi  e  in  enti pubblici o privati o in
aziende  pubbliche  e  private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio   in  funzioni  dirigenziali  o  che  abbiano  conseguito
particolare  specializzazione  professionale, culturale e scientifica
desumibile  dalla  formazione  universitaria  e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
    16.  Il  trattamento  economico  del  direttore  dell'agenzia  e'
determinato dalla giunta regionale con riferimento a quello spettante
al  direttore  di  servizio presso la Regione; detto trattamento puo'
essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione
professionale    posseduta,    nonche'    in   considerazione   della
temporaneita'  del  rapporto  e  delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali.».
    2.  Gli  oneri  derivanti  dal  comma  16 dell'Art. 1 della legge
regionale  n.  2/2001,  come sostituito dal comma 1, continuano a far
carico sull'unita' previsionale di base 52.2.280.1.658 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2004-2006  e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo
590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.