Art. 15. Modifiche alla legge regionale n. 2/2001 concernenti l'incarico di direttore dell 'AReRaN 1. I commi 15 e 16 dell'Art. 1 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell'AReRaN) della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, come modificato dall'Art. 10, comma 2, della legge regionale n. 20/2002, sono sostituiti dai seguenti: «15. L'incarico di direttore dell'agenzia e' conferito, per un periodo massimo di tre anni rinnovabile, con contratto di lavoro di diritto privato a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. 16. Il trattamento economico del direttore dell'agenzia e' determinato dalla giunta regionale con riferimento a quello spettante al direttore di servizio presso la Regione; detto trattamento puo' essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.». 2. Gli oneri derivanti dal comma 16 dell'Art. 1 della legge regionale n. 2/2001, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico sull'unita' previsionale di base 52.2.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.