Art. 16.
Indennita'  al  personale  distaccato presso la Commissione europea o
                      altre istituzioni europee
    1.  L'amministrazione regionale e' autorizzata a corrispondere al
personale del ruolo unico regionale distaccato in qualita' di esperto
nazionale,   presso   la  Commissione  europea  o  altre  istituzioni
dell'Unione  europea,  un'indennita' mensile pari alla differenza tra
l'indennita'  percepita  dall'Ente  presso  il  quale e' distaccato e
quella  di servizio all'estero corrisposta, per la medesima categoria
e   posizione  economica,  al  personale  di  ruolo  dell'Ufficio  di
collegamento  di  Bruxelles  di cui all'Art. 8, comma 73, della legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000).
    2.  Gli  oneri  derivanti  dal  comma  1  fanno carico all'unita'
previsionale  di  base 52.2.280.1.651 dello stato di previsione della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio
per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.