Art. 17. Norme in materia di autonomie locali 1. L'Art. 26 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e' abrogato. 2. All'Art. 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attivita' delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto e' disciplinato con modalita' e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilita', tali da assicurare il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.». 3. Al comma 4 dell'Art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole «e all'assessore regionale per le autonomie locali» sono soppresse. 4. La denominazione «polizia comunale» contenuta nella legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi e ai Servizi di polizia comunale nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e' sostituita dalla seguente: «polizia municipale». 5. Dopo il comma 4 dell'Art. 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela della promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori e' quella ufficiale, adottata ai sensi dell' Art. 13.». 6. L'Art. 2 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 (Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali), come modificato dall'Art. 2, primo comma, della legge regionale n. 20/1979, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. Le Associazioni di cui all'Art. 1, per ottenere le assegnazioni, sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, insieme alla domanda, la copia dello Statuto e l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute l'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nel medesimo anno e dall'indicazione del totale delle entrate versate dagli associati.». 7. L'Art. 3 della legge regionale n. 22/1976 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 - 1. Le provvidenze di cui all'Art. 1 sono assegnate in relazione alla disponibilita' dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio in misura pari alle spese correnti, sostenute l'anno precedente l'assegnazione, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali delle associazioni, quali esse risultano dalla documentazione giustificativa di cui all'art. 2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente, le assegnazioni verranno ridotte in misura proporzionale. 2. L'assegnazione forfetaria disposta a favore di ciascuna Associazione verra' liquidata in unica soluzione.». 8. L'Art. 4 della legge regionale n. 22/1976 e' abrogato. 9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall'anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d'assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto gia' impegnato e liquidato nell'anno 2003, relativamente alle spese dell'anno 2003. 10. Dopo la lettera g) del comma 46 dell'Art. 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), e' aggiunta la seguente: «g-bis) un esperto designato dall'Associazione nazionale certificatori enti locali, Club dei revisori, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia.». 11. Al comma 10 dell'Art. 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole «30 novembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». 12. All'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 19 e' sostituito dal seguente: «19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili soio pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa detrininazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.»; b) il comma 20 e' abrogato. 13. In relazione alle procedure di assunzione del personale, gli enti locali, previa intesa da stipularsi antecedentemente alla formazione di proprie graduatorie concorsuali, possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale, purche' sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.