Art. 17.
                Norme in materia di autonomie locali
    1.  L'Art.  26  della  legge  regionale  20 dicembre  2002, n. 33
(Istituzione  dei  comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e'
abrogato.
    2.  All'Art.  12  della  legge  regionale 11 dicembre 2003, n. 19
(Riordino  del  sistema  delle  istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza  nella  Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene
al  comparto  di  contrattazione  collettiva  nazionale  o  regionale
relativo  all'ambito  di  attivita'  delle  aziende  individuato  dal
consiglio  di  amministrazione.  Detto  rapporto  e' disciplinato con
modalita'  e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilita', tali
da assicurare il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende
medesime.   Trovano   applicazione,  in  quanto  compatibili  con  le
disposizioni  della  presente  legge, le norme generali contenute nel
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).»;
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Le  assunzioni  del personale sono effettuate nel rispetto
dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.».
    3.  Al  comma  4  dell'Art.  7-bis  ante  della  legge  regionale
23 giugno   1978,  n.  75  (Disciplina  delle  nomine  di  competenza
regionale  in  enti  ed istituti pubblici) le parole «e all'assessore
regionale per le autonomie locali» sono soppresse.
    4.  La  denominazione  «polizia  comunale»  contenuta nella legge
regionale  10 dicembre  1991,  n.  60  (Norme in materia di uniformi,
distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti
operativi  degli  addetti  ai  Corpi e ai Servizi di polizia comunale
nella  Regione  Friuli-Venezia Giulia), e' sostituita dalla seguente:
«polizia municipale».
    5.  Dopo  il  comma 4 dell'Art. 14 della legge regionale 22 marzo
1996,  n.  15  (Norme  per  la tutela della promozione della lingua e
della  cultura  friulane  e  istituzione  del  servizio per le lingue
regionali e minoritarie), e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4
devono  pervenire  alla  struttura regionale competente in materia di
autonomie   locali,   entro  il  termine  del  31 gennaio,  corredate
dell'attestazione,    resa    dal    funzionario   responsabile   del
procedimento,  che  la grafia usata nei cartelli indicatori e' quella
ufficiale, adottata ai sensi dell' Art. 13.».
    6.   L'Art.  2  della  legge  regionale  22 giugno  1976,  n.  22
(Provvidenze  a  favore  delle  Associazioni  di  Enti  locali), come
modificato  dall'Art.  2,  primo  comma,  della  legge  regionale  n.
20/1979, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  2  - 1. Le Associazioni di cui all'Art. 1, per ottenere le
assegnazioni,  sono  tenute  a  presentare, entro il 31 marzo di ogni
anno,  alla  direzione centrale per le relazioni internazionali e per
le  autonomie  locali, insieme alla domanda, la copia dello Statuto e
l'elenco  analitico  della  documentazione giustificativa delle spese
sostenute   l'anno   precedente,   accompagnato   da   una  relazione
illustrativa    dell'attivita'    svolta    nel   medesimo   anno   e
dall'indicazione del totale delle entrate versate dagli associati.».
    7.  L'Art.  3  della legge regionale n. 22/1976 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  3  - 1. Le provvidenze di cui all'Art. 1 sono assegnate in
relazione  alla  disponibilita'  dei  fondi  stanziati  nell'apposito
capitolo  di  bilancio  in misura pari alle spese correnti, sostenute
l'anno  precedente l'assegnazione, per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali   delle   associazioni,   quali  esse  risultano  dalla
documentazione   giustificativa   di   cui  all'art.  2.  Qualora  lo
stanziamento   di  bilancio  non  sia  sufficiente,  le  assegnazioni
verranno ridotte in misura proporzionale.
    2.  L'assegnazione  forfetaria  disposta  a  favore  di  ciascuna
Associazione verra' liquidata in unica soluzione.».
    8. L'Art. 4 della legge regionale n. 22/1976 e' abrogato.
    9.  Le  modifiche  di  cui  ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le
domande   presentate   dall'anno  2004.  Per  il  medesimo  esercizio
finanziario  le  domande  d'assegnazione  devono  essere  presentate,
corredate  dei  prescritti  documenti, entro due mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge  e le assegnazioni saranno determinate
tenendo  conto  di  quanto gia' impegnato e liquidato nell'anno 2003,
relativamente alle spese dell'anno 2003.
    10.  Dopo  la  lettera  g)  del  comma 46 dell'Art. 3 della legge
regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), e' aggiunta
la seguente:
      «g-bis)   un   esperto  designato  dall'Associazione  nazionale
certificatori  enti  locali, Club dei revisori, sezione regionale del
Friuli-Venezia Giulia.».
    11.  Al  comma  10  dell'Art.  2  (Trasferimenti al sistema delle
autonomie  locali)  della  legge  regionale  20 agosto  2003,  n.  14
(Assestamento  del  bilancio 2003), le parole «30 novembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
    12.  All'Art.  1  della  legge  regionale 11 dicembre 2003, n. 21
(Norme  urgenti  in  materia  di  enti  locali,  nonche' di uffici di
segreteria  degli  assessori  regionali),  sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) il comma 19 e' sostituito dal seguente:
      «19.  Gli  atti  degli  organi collegiali di governo degli enti
locali  diventano  esecutivi  il  giorno  successivo al termine della
pubblicazione,  salvo  che,  per  motivi di urgenza, siano dichiarati
immediatamente  eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei
componenti   dell'organo  deliberante.  Le  deliberazioni  dichiarate
immediatamente  eseguibili  soio pubblicate entro cinque giorni dalla
loro  adozione.  Gli  altri atti divengono esecutivi al momento della
loro  adozione,  salvo  diversa  detrininazione  della  legge,  dello
statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.»;
      b) il comma 20 e' abrogato.
    13.  In relazione alle procedure di assunzione del personale, gli
enti  locali,  previa  intesa  da  stipularsi  antecedentemente  alla
formazione  di  proprie  graduatorie concorsuali, possono ricoprire i
posti  disponibili,  nei  limiti  della  propria  dotazione organica,
utilizzando   gli  idonei  delle  graduatorie  di  pubblici  concorsi
approvate  da  altre  amministrazioni del comparto unico del pubblico
impiego  regionale,  purche'  sia rispettato l'obbligo di scorrimento
delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo
professionale.  I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono
alcun   pregiudizio   qualora   non   accettino  l'assunzione  presso
un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.