Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna 1. All'Art. 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La commissione ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 2, comma 3, lettere a), g) e h), la commissione puo' avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati. Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli uffici della segreteria generale del consiglio regionale.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 2, comma 3, lettera b), la commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il consiglio regionale.»; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 2, comma 3, lettera g), la commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.». 2. Dopo l'Art. 3 della legge regionale n. 23/1990 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Struttura di supporto). - 1. La commissione si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale della presidente della commissione, costituita con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica. 2. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1 viene deliberato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale. 3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della giunta regionale, su richiesta del presidente del consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla segreteria generale del consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione e' adottato dall'ufficio di presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. 4. Nell'organizzazione dell'ufficio va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua. 5. Qualora la commissione ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, puo' avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'amministrazione regionale.». 3. Il comma 5 dell'Art. 4 della legge regionale n. 23/1990 e' sostituito dal seguente: «5. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova commissione; le commissarie possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalita' indicate ai commi 2 e 4.». 4. L'Art. 5 della legge regionale n. 23/1990 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Insediamento della commissione). - 1. Il Presidente del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della commissione nel Bollettino ufficiale della Regione, convoca la commissione e procede al suo insediamento.». 5. All'Art. 6 della legge regionale n. 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nella prima seduta la commissione elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza costituito dalla presidente e da due vicepresidenti. L'elezione della presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle componenti; dopo la seconda votazione e' sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'ufficio di presidenza della commissione e' rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le sedute della commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la meta' piu' una delle commissarie e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria si considera decaduta.»; d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la commissione regionale per le pari opportunita' sottopone all'approvazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale il programma di attivita' per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 5-ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la commissione regionale per le pari opportunita' presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. 5-quater. Il consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attivita' e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5-bis e 5-ter.»; e) i commi 6 e 7 sono abrogati. 6. L'Art. 7 della legge regionale n. 23/1990 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Trattamento economico). - 1. Alla presidente della commissione spetta un'indennita' mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, nella misura dell'80 per cento dell'indennita' di funzione dei presidenti di commissione permanente del consiglio regionale. 2. Alle altre commissarie spetta un gettone di presenza in misura di 100 euro lordi per ogni seduta della commissione. 3. Il compenso di cui al comma 2 e' aggiornato annualmente dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale. 4. Alla presidente e alle commissarie che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della commissione spetta il trattamento di missione con le modalita' e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. 5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonche' per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attivita' di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in localita' diverse dal comune ove ha sede la commissione, alla presidente e alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.». 7. Gli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attivita' della commissione regionale per le pari opportunita' fanno carico al bilancio del consiglio regionale a partire dal 1° gennaio 2005. 8. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'Art. 7 della legge regionale n. 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unita' previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.