Art. 19.
Modifiche  alla legge regionale n. 23/1990 concernente la Commissione
         regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna
    1.  All'Art.  3  della  legge  regionale  21 maggio  1990,  n. 23
(Istituzione  di  una  Commissione regionale per le pari opportunita'
tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  La commissione ha sede presso il Consiglio regionale e per
l'esercizio  delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture
messi a disposizione dal Consiglio stesso.»;
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 2, comma
3, lettere a), g) e h), la commissione puo' avvalersi dell'apporto di
esperti  e  della collaborazione di istituti universitari e di centri
di   ricerca   pubblici   e  privati.  Alla  stipula  delle  relative
convenzioni  provvedono  gli  uffici  della  segreteria  generale del
consiglio regionale.»;
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 2, comma
3,   lettera  b),  la  commissione  predispone  idonei  strumenti  di
informazione   alla   cui   realizzazione   provvede   il   consiglio
regionale.»;
      d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
      «8.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 2, comma
3,  lettera  g),  la commissione indica all'Amministrazione regionale
specifici  progetti  e interventi per la predisposizione dei relativi
piani e programmi di intervento.».
    2.  Dopo l'Art. 3 della legge regionale n. 23/1990 e' inserito il
seguente:
    «Art.  3-bis.  (Struttura  di  supporto).  - 1. La commissione si
avvale  di  una  struttura  posta  alla  dipendenza  funzionale della
presidente    della   commissione,   costituita   con   deliberazione
dell'ufficio  di presidenza del consiglio regionale, che ne determina
anche la relativa dotazione organica.
    2.  Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura
individuata  ai  sensi  del  comma 1 viene deliberato dall'ufficio di
presidenza del consiglio regionale.
    3.  L'assegnazione  del  personale ha luogo da parte della giunta
regionale,  su  richiesta  del  presidente  del  consiglio regionale,
nell'ambito  del  ruolo  unico  del  personale  regionale. Qualora si
tratti  di  personale  regionale dipendente dalla segreteria generale
del consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione e' adottato
dall'ufficio  di  presidenza,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
servizio degli uffici consiliari.
    4.   Nell'organizzazione   dell'ufficio  va  tenuto  conto  delle
esigenze  della  minoranza slovena di potersi esprimere nella propria
lingua.
    5.   Qualora   la   commissione   ravvisi   l'esigenza   del  suo
funzionamento   anche  in  forma  decentrata,  puo'  avvalersi  delle
strutture  e  dei  mezzi  messi  a  disposizione dall'amministrazione
regionale.».
    3.  Il  comma  5  dell'Art. 4 della legge regionale n. 23/1990 e'
sostituito dal seguente:
    «5.   La  commissione  rimane  in  carica  per  la  durata  della
legislatura;  le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento
della nuova commissione; le commissarie possono essere confermate una
sola  volta.  In  caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle
commissarie  si  provvede  alla  sostituzione  nei  termini  e con le
modalita' indicate ai commi 2 e 4.».
    4.  L'Art.  5  della legge regionale n. 23/1990 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  5 (Insediamento della commissione). - 1. Il Presidente del
consiglio  regionale,  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del
decreto  di  costituzione  della commissione nel Bollettino ufficiale
della   Regione,   convoca   la   commissione   e   procede   al  suo
insediamento.».
    5.  All'Art. 6 della legge regionale n. 23/1990 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Nella prima seduta la commissione elegge al proprio interno
l'ufficio   di  presidenza  costituito  dalla  presidente  e  da  due
vicepresidenti.  L'elezione  della  presidente ha luogo a maggioranza
assoluta  delle  componenti; dopo la seconda votazione e' sufficiente
la  maggioranza  dei  voti  validi  espressi.  L'elezione  delle  due
vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.»;
      b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  L'ufficio di presidenza della commissione e' rinnovato
allo  scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e
le sue componenti possono essere riconfermate.»;
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.   Le   sedute   della  commissione  sono  valide  in  prima
convocazione  quando sia presente la meta' piu' una delle commissarie
e  in  seconda  convocazione con la presenza di almeno un terzo delle
commissarie;  dopo  tre  assenze  consecutive  non  giustificate,  la
commissaria si considera decaduta.»;
      d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis.  Entro  il  15 settembre  di  ogni  anno la commissione
regionale   per   le  pari  opportunita'  sottopone  all'approvazione
dell'ufficio  di  presidenza  del consiglio regionale il programma di
attivita'  per  l'anno  successivo,  con  l'indicazione  del relativo
fabbisogno finanziario.
      5-ter.  Entro il 31 marzo di ogni anno la commissione regionale
per  le  pari  opportunita'  presenta  all'ufficio  di presidenza del
consiglio  regionale  una  relazione  sull'attivita' svolta nell'anno
precedente,  dando conto anche della gestione della propria dotazione
finanziaria.
      5-quater. Il consiglio regionale rende pubblici, anche mediante
la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma
di attivita' e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5-bis e
5-ter.»;
      e) i commi 6 e 7 sono abrogati.
    6.  L'Art.  7  della legge regionale n. 23/1990 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  7.  (Trattamento  economico).  -  1. Alla presidente della
commissione  spetta  un'indennita'  mensile,  non  cumulabile  con il
gettone  di  presenza, nella misura dell'80 per cento dell'indennita'
di  funzione  dei  presidenti di commissione permanente del consiglio
regionale.
    2. Alle altre commissarie spetta un gettone di presenza in misura
di 100 euro lordi per ogni seduta della commissione.
    3.  Il  compenso  di  cui  al  comma  2 e' aggiornato annualmente
dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
    4.  Alla  presidente  e  alle commissarie che risiedano in comune
diverso  da  quello  in cui si svolgono le riunioni della commissione
spetta  il  trattamento  di  missione con le modalita' e nella misura
previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.
    5.  Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonche'
per  l'effettuazione  di  sopralluoghi  connessi  con  l'attivita' di
verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in
localita'  diverse  dal  comune  ove  ha  sede  la  commissione, alla
presidente  e  alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento
di missione di cui al comma 4.».
    7.  Gli  oneri derivanti dal funzionamento e dall'attivita' della
commissione  regionale  per  le  pari  opportunita'  fanno  carico al
bilancio del consiglio regionale a partire dal 1° gennaio 2005.
    8.  Gli  oneri  derivanti dai commi 2 e 3 dell'Art. 3 della legge
regionale n. 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b)
e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'Art. 7
della  legge regionale n. 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno
carico  all'unita' previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo
99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.