Art. 2.
        Norme in materia di rispetto del patto di stabilita'
    1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti
dalle  varie  leggi  di  intervento  sono  disposte avuto riguardo ai
limiti  di disponibilita' di bilancio correlati al rispetto del patto
di stabilita' e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.
    2.  L'ammontare  stabilito in proposito da leggi e regolamenti si
intende quale limite massimo raggiungibile anche in piu' soluzioni.
    3.  Per  l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo la
giunta regionale e' autorizzata a emanare apposite direttive.