Art. 2. Norme in materia di rispetto del patto di stabilita' 1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti dalle varie leggi di intervento sono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilita' di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilita' e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento. 2. L'ammontare stabilito in proposito da leggi e regolamenti si intende quale limite massimo raggiungibile anche in piu' soluzioni. 3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo la giunta regionale e' autorizzata a emanare apposite direttive.