Art. 3.
Modifiche  all'Art.  4  della  legge regionale n. 12/2003 concernente
                    l'acquisto di beni e servizi
    1.  Alla  lettera  c) del comma 2 dell'Art. 4 (Acquisto di beni e
servizi)  della  legge  regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni
collegate  alla  legge  finanziaria 2003), sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) le parole «sia di importo non superiore a 200.000 euro» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sia  di importo non inferiore a 10.001
euro e non superiore a 200.000 euro»;
      b) e'  aggiunto,  infine, il seguente periodo: «Per i servizi e
le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a
10.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall'esperimento della gara
ufficiosa.».