Art. 3. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 12/2003 concernente l'acquisto di beni e servizi 1. Alla lettera c) del comma 2 dell'Art. 4 (Acquisto di beni e servizi) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «sia di importo non superiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sia di importo non inferiore a 10.001 euro e non superiore a 200.000 euro»; b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 10.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall'esperimento della gara ufficiosa.».