Art. 4.
  Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui
    1.  L'amministrazione  regionale  e' autorizzata a procedere alla
ristrutturazione  totale  o  parziale  del debito finanziario e degli
strumenti   derivati   al   fine  di  ridurre  gli  oneri  finanziari
prospettici o gestire il rischio di tasso con strumenti finanziari di
copertura.
    2.  L'amministrazione  regionale e' altresi' autorizzata, al fine
di  conseguire delle economie di bilancio, a rinegoziare i mutui gia'
contratti  prevedendo  l'applicazione  di  diverse  condizioni per la
determinazione   del   tasso   di   interesse,   ovvero  a  procedere
all'estinzione  anticipata  dei  mutui  gia'  contratti  in  funzione
dell'emissione  di  prestiti  obbligazionari  per importo del residuo
debito, nonche' delle penali di estinzione anticipata.