Art. 4. Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati al fine di ridurre gli oneri finanziari prospettici o gestire il rischio di tasso con strumenti finanziari di copertura. 2. L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata, al fine di conseguire delle economie di bilancio, a rinegoziare i mutui gia' contratti prevedendo l'applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso di interesse, ovvero a procedere all'estinzione anticipata dei mutui gia' contratti in funzione dell'emissione di prestiti obbligazionari per importo del residuo debito, nonche' delle penali di estinzione anticipata.