Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 47/1996 in materia di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa 1. Al comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono soppresse le parole «, per le apparecchiature self service,». 2. Il comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: «2. Le Camere di commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 3, o entro il primo giorno successivo non festivo, all'amministrazione regionale e ai soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b), sotto la propria responsabilita' l'attestazione riguardante la regolarita' dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.». 3. All'Art. 10 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte dei soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati al comma 1, lettere a) e b).»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare le somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione, relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge, ai seguenti soggetti: a) i soggetti titolati al rimborso, dai quali proviene il rifornimento di carburante; b) i titolari di plurime autorizzazioni di cui all'Art. 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, nei casi in cui non sussistono convenzioni di fornitura del prodotto con una compagnia petrolifera.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltrano all'amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarita' rilasciata dalle Camere di commercio ai sensi dell'Art. 8, commi 2 e 2-bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato b), punto 4). Detta documentazione puo' essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento di cui all'allegato b), punto 3).»; d) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Almeno due volte all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista dal comma 5 dell'Art. 13, effettua opportune verifiche a campione presso ognuno dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso di cui al comma 1, lettere a) e b), atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato b), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dai comma 2 dell'Art. 11. Detta documentazione deve essere conservata dal soggetti ammessi ad accedere alla richiesta di rimborso per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.». 4. All'Art. 11 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 esostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a verificare la congruita' con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge.»; b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di carburanti per autotrazione effettuati nel territorio regionale, i soggetti di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b), comunicano mensilmente all'amministrazione regionale i volumi di carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse cadenze temporali l'amministrazione regionale comunica ai predetti soggetti le quantita' di carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.». 5. All'Art. 16 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il gestore che richieda ai soggetti di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b), rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b), che non effettuino i controlli previsti dall'Art. 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 520 euro a 1.550 euro; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b), che richiedano all'Amministrazione regionale i rimborsi di cui all'Art. 10 in relazione a consumi per i quali non sussiste la documentazione prevista dall'allegato b), punto 4), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali e' stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi ai soggetti di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b).». 6. In relazione al disposto di cui ai commi 01 e 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996. come rispettivaniente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 3, nell'unita' previsionale di base 16.1.250.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 la denominazione del capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e' sostituita dalla seguente «Rimborso ai soggetti di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 47/1996 come sostituito dall'Art. 5, comma 3, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».