Art. 5.
Modifiche alla legge regionale n. 47/1996 in materia di riduzione del
                  prezzo dei carburanti alla pompa
    1. Al comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale 12 novembre 1996,
n.  47  (disposizioni  per  l'attuazione della normativa nazionale in
materia  di  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  dei  carburanti per
autotrazione  nel  territorio  regionale  e  per l'applicazione della
carta  del  cittadino nei vari settori istituzionali), sono soppresse
le parole «, per le apparecchiature self service,».
    2.  Il  comma  2  dell'Art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Le  Camere  di  commercio,  nell'ambito dell'esercizio delle
funzioni  di  cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro i termini
stabiliti  dalla  convenzione stipulata ai sensi del comma 3, o entro
il primo giorno successivo non festivo, all'amministrazione regionale
e  ai  soggetti  titolati  a  chiedere il rimborso, quali specificati
all'Art.   10,   comma   1,   lettere  a)  e  b),  sotto  la  propria
responsabilita' l'attestazione riguardante la regolarita' dei consumi
con   riferimento   ai   beneficiari   ai   quali   hanno  rilasciato
l'autorizzazione   unitamente   alle   eventuali  segnalazioni  delle
anomalie rilevate e delle misure intraprese.».
    3. All'Art. 10 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «01.  Le  riduzioni  di  prezzo  praticate  sono  rimborsate ai
gestori  degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte
dei  soggetti  titolati  a chiedere il rimborso, quali specificati al
comma 1, lettere a) e b).»;
      b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  L'amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare le
somme  anticipate  ai  gestori  dei  punti  vendita di carburanti per
autotrazione,  relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate
ai sensi della presente legge, ai seguenti soggetti:
      a) i  soggetti  titolati  al  rimborso,  dai  quali proviene il
rifornimento di carburante;
      b) i  titolari  di  plurime  autorizzazioni  di cui all'Art. 2,
comma  1,  della  legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, nei casi in cui
non   sussistono  convenzioni  di  fornitura  del  prodotto  con  una
compagnia petrolifera.»;
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Per  l'ottenimento  dei  rimborsi  di  cui  al  comma 1, i
soggetti   di   cui   al   comma   1,  lettere  a)  e  b),  inoltrano
all'amministrazione   regionale   apposita  richiesta  relativa  alle
riduzioni  di  prezzo  praticate  sui  consumi  per  i quali sussiste
l'attestazione di regolarita' rilasciata dalle Camere di commercio ai
sensi  dell'Art.  8,  commi  2  e  2-bis,  e per i quali risulta loro
regolarmente  presentata  da  parte  dei  gestori  degli  impianti la
documentazione di cui all'allegato b), punto 4). Detta documentazione
puo'  essere  sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi
dal  POS  all'atto di ogni rifornimento di cui all'allegato b), punto
3).»;
      d) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
      «3-bis.  Almeno  due volte all'anno il Servizio per la gestione
delle   benzine  a  prezzo  ridotto,  nell'ambito  dell'attivita'  di
vigilanza  prevista  dal  comma  5  dell'Art.  13, effettua opportune
verifiche   a  campione  presso  ognuno  dei  soggetti  ammessi  alla
richiesta  di  rimborso  di  cui al comma 1, lettere a) e b), atte ad
accertare  che  a  fronte  delle  richieste  di  rimborso  presentate
sussista  la  documentazione di cui all'allegato b), punto 4), munita
della  dichiarazione  dei gestori degli impianti prevista dai comma 2
dell'Art.   11.  Detta  documentazione  deve  essere  conservata  dal
soggetti  ammessi  ad  accedere  alla  richiesta  di  rimborso per un
periodo  non  inferiore  a  due  anni  a  decorrere  dalla data delle
relative richieste di rimborso.».
    4. All'Art. 11 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 1 esostituito dal seguente:
      «1.  I  soggetti  di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b),
sono  tenuti  a  verificare  la  congruita'  con le proprie scritture
contabili  della documentazione presentata dai gestori degli impianti
di  carburante  ai  fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli
stessi praticate ai sensi della presente legge.»;
      b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
      «2-bis.  Al  fine  di consentire il monitoraggio sui consumi di
carburanti  per  autotrazione  effettuati nel territorio regionale, i
soggetti  di  cui  all'Art.  10, comma 1, lettere a) e b), comunicano
mensilmente  all'amministrazione regionale i volumi di carburanti per
autotrazione  consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse cadenze
temporali  l'amministrazione  regionale comunica ai predetti soggetti
le  quantita'  di  carburanti  per  autotrazione vendute dagli stessi
punti vendita.».
    5. All'Art. 16 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Il  gestore  che  richieda ai soggetti di cui all'Art. 10,
comma 1, lettere a) e b), rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non
praticate effettivamente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso
impropriamente richiesto.»;
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  I  soggetti  di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b),
che  non  effettuino i controlli previsti dall'Art. 11, comma 1, sono
soggetti  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro  da  520  euro  a 1.550 euro; in caso di recidiva, la sanzione
pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.»;
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  I  soggetti  di cui all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b),
che  richiedano  all'Amministrazione  regionale  i  rimborsi  di  cui
all'Art.  10  in  relazione  a  consumi  per  i quali non sussiste la
documentazione  prevista  dall'allegato  b),  punto 4), sono soggetti
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di
recidiva,  la  sanzione  pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti
minimi e massimi.»;
      d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4.   Le   somme   relative   alle   riduzioni  di  prezzo  non
effettivamente  praticate, di cui al comma 1, e per le quali e' stato
disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono
recuperate,  con  la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso
legale  vigente  al  momento  delle  erogazioni a titolo di rimborso,
mediante  compensazione  sui  successivi  rimborsi ai soggetti di cui
all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b).».
    6.  In  relazione al disposto di cui ai commi 01 e 1 dell'art. 10
della  legge  regionale  n. 47/1996. come rispettivaniente sostituiti
dalle  lettere  a) e b) del comma 3, nell'unita' previsionale di base
16.1.250.1.634  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 la
denominazione  del  capitolo  920  del  documento tecnico allegato ai
bilanci  medesimi, e' sostituita dalla seguente «Rimborso ai soggetti
di  cui  all'Art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale
n.  47/1996  come  sostituito dall'Art. 5, comma 3, lettera b), della
legge  regionale  24 maggio  2004,  n.  17, delle somme anticipate ai
gestori  dei  punti  vendita  di carburanti per autotrazione relative
alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».