Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 3/2002 concernenti la Fondazione Carlo Di Giulian di Arba 1. All'Art. 8 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge regionale n. 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione. 4. Per la concessione del contributo la fondazione presenta specifica domanda alla direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.»; b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati. 2. Gli oneri derivanti dall'Art. 8, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a fare carico sull'unita' previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione e' modificata in «Contributo straordinario anticipato alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione».