Art. 6.
Modifiche  alla  legge  regionale n. 3/2002 concernenti la Fondazione
                      Carlo Di Giulian di Arba
    1.  All'Art.  8  (Interventi  nei settori produttivi) della legge
regionale  25 gennaio  2002,  n.  3  (legge  finanziaria  2002), come
modificato  dalla  legge  regionale  n.  13/2002,  sono  apportate le
seguenti modifiche:
      a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
      «3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla
Fondazione  Carlo  Di  Giulian  di  Arba  un contributo straordinario
anticipato  a  sostegno degli oneri per il personale dipendente e per
le spese ordinarie di gestione.
    4.  Per  la  concessione  del  contributo  la fondazione presenta
specifica   domanda   alla   direzione   centrale  per  le  relazioni
internazionali  e  per  le  autonomie locali, servizio per la finanza
locale,   corredata  di  bilancio  consultivo  chiuso  alla  data  di
presentazione  della  domanda e di bilancio preventivo dell'esercizio
in corso alla data di presentazione della domanda.»;
      b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
    2.  Gli  oneri  derivanti  dall'Art.  8,  comma  3,  della  legge
regionale  n.  3/2002,  come  sostituito  dal  comma  1,  lettera a),
continuano   a   fare   carico   sull'unita'   previsionale  di  base
1.3.370.2.1296  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004,
con  riferimento  al  capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai
bilanci  medesimi,  la cui denominazione e' modificata in «Contributo
straordinario  anticipato  alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a
sostegno  degli  oneri  per  il  personale  dipendente e per le spese
ordinarie di gestione».