Art. 7.
          Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare
    1.  Gli  immobili  di  cui  all'Art.  65  (Alloggi  di proprieta'
regionale  destinati  a  particolari categorie), comma 1, della legge
regionale  20 aprile  1999,  n.  9,  per  i quali non si siano potute
espletare  le  procedure  di vendita previste dall'articolo medesimo,
possono  essere  venduti  agli  attuali  occupanti  che  ne  facciano
richiesta  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni.
    2.  Gli  immobili  di  cui  al comma 1 non occupati sono posti in
vendita sul libero mercato.
    3.  All'Art.  7, comma 36, della legge regionale 26 gennaio 2004,
n.  1  (legge  finanziaria  2004),  le  parole «edifici adibiti» sono
sostituite dalle seguenti: «beni immobili anche adibiti».