Art. 7. Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare 1. Gli immobili di cui all'Art. 65 (Alloggi di proprieta' regionale destinati a particolari categorie), comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, per i quali non si siano potute espletare le procedure di vendita previste dall'articolo medesimo, possono essere venduti agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni. 2. Gli immobili di cui al comma 1 non occupati sono posti in vendita sul libero mercato. 3. All'Art. 7, comma 36, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), le parole «edifici adibiti» sono sostituite dalle seguenti: «beni immobili anche adibiti».