Art. 8.
Cessione  di  opere immobiliari realizzate su beni del demanio idrico
               in seguito agli eventi sismici del 1976
    1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 della legge regionale
3 luglio   2002,   n.   16   (Disposizioni   relative   al  riassetto
organizzativo  e  funzionale  in  materia  di  difesa  del suolo e di
demanio  idrico)  e  successive modifiche, le aree del demanio idrico
regionale  definitivamente  asservite  ai  programmi di ricostruzione
delle  zone  terremotate  sono  sdemanializzate,  limitatamente  alle
porzioni  strettamente  necessarie,  avuto riguardo a quanto disposto
dall'Art.  1,  quinto  comma,  della  legge  8 agosto  1977,  n.  546
(Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della
Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976).
    2.  Previa  costituzione  di una servitu' pubblica a salvaguardia
della  funzionalita'  idraulica,  le  aree  di  cui  al  comma 1 sono
trasferite in proprieta' aicomuni territorialmente competenti, a loro
richiesta,  insieme  alle  unita'  immobiliari o alle opere pubbliche
realizzate  sulle  stesse  in base alle leggi regionali di intervento
nelle zone terremotate.
    3. Il trasferimento dei predetti immobili e' disposto con decreto
del  direttore  centrale  del  patrimonio  e dei servizi generali che
costituisce,  unitamente  al relativo verbale di consegna, titolo per
le  intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali
dei beni trasferiti.