Art. 8. Cessione di opere immobiliari realizzate su beni del demanio idrico in seguito agli eventi sismici del 1976 1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 33 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e successive modifiche, le aree del demanio idrico regionale definitivamente asservite ai programmi di ricostruzione delle zone terremotate sono sdemanializzate, limitatamente alle porzioni strettamente necessarie, avuto riguardo a quanto disposto dall'Art. 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976). 2. Previa costituzione di una servitu' pubblica a salvaguardia della funzionalita' idraulica, le aree di cui al comma 1 sono trasferite in proprieta' aicomuni territorialmente competenti, a loro richiesta, insieme alle unita' immobiliari o alle opere pubbliche realizzate sulle stesse in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate. 3. Il trasferimento dei predetti immobili e' disposto con decreto del direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.