Art. 9. Presidente dell'autorita' portuale di Trieste 1. Ai fini della nomina del presidente dell'autorita' portuale di Trieste, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, il comune di Muggia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del presidente dell'autorita' portuale di Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto motivato, puo' chiedere ai succitati Enti di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il Presidente della Regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il presidente dell'autorita' portuale di Trieste tra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. 3. La revoca del mandato del presidente dell'autorita' portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro delle infrastruture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'Art. 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). 4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.