Art. 9.
            Presidente dell'autorita' portuale di Trieste
    1. Ai fini della nomina del presidente dell'autorita' portuale di
Trieste,  la provincia di Trieste, il comune di Trieste, il comune di
Muggia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di  Trieste  individuano  tre  nominativi  di  esperti  di  massima e
comprovata  qualificazione  professionale  nei settori dell'economia,
dei  trasporti  e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi
prima  della  scadenza  del  mandato  del  presidente  dell'autorita'
portuale  di  Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto
motivato, puo' chiedere ai succitati Enti di comunicare, entro trenta
giorni  dalla  richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al
fine  di  effettuare  la  nomina. Ricevute le proposte, il Presidente
della   Regione  promuove,  in  attuazione  del  principio  di  leale
cooperazione,  le  procedure  per  l'intesa  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.
    2.  Qualora  nei  termini  di  cui al comma 1 non pervenga alcuna
designazione,  il  Presidente  della  Regione,  previa  intesa con il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, nomina comunque il
presidente  dell'autorita'  portuale  di Trieste tra personalita' che
risultano   esperte   e   di   massima  e  comprovata  qualificazione
professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale.
    3.  La  revoca del mandato del presidente dell'autorita' portuale
di  Trieste,  lo  scioglimento  del  comitato portuale e le eventuali
nomine  commissariali  sono disposte con decreto del Presidente della
Regione d'intesa con il Ministro delle infrastruture e dei trasporti,
nel   rispetto  delle  previsioni  di  cui  all'Art.  7  della  legge
28 gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della  legislazione  in materia
portuale).
    4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi
di  cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.