(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 del Bollettino
      ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' ed oggetto
    1.  La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e
della  liberta'  di  scelta, istituisce il registro per gli operatori
delle  discipline  bio-naturali  finalizzate alla conservazione ed al
recupero dello stato di benessere del cittadino.