Art. 2. Definizione delle discipline bio-naturali 1. Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita' della vita della persona. Il principio guida di tali discipline e' l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano. 2. Ciascuna disciplina possiede una tipica peculiarita' ed utilizza tecniche, strumenti e dinamiche diverse. 3. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attivita' specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.