Art. 2.
              Definizione delle discipline bio-naturali
    1.  Sono  riconosciute  quali discipline bio-naturali le pratiche
che  si  prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed
un   miglioramento  della  qualita'  della  vita  della  persona.  Il
principio  guida di tali discipline e' l'armonizzazione della persona
con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la
circondano.
    2.  Ciascuna  disciplina  possiede  una  tipica  peculiarita'  ed
utilizza tecniche, strumenti e dinamiche diverse.
    3.  La  giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore  della  legge,  sentita  la competente Commissione consiliare,
identifica  con  propria  deliberazione  le  discipline  bio-naturali
oggetto  di  regolamentazione  e le attivita' specifiche afferenti le
pratiche e le discipline individuate.