Art. 4. Compiti della commissione 1. La commissione svolge i seguenti compiti: a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali, nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla cultura del benessere; b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attivita' svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'assessorato competente in materia; c) collabora con l'assessorato regionale competente in materia alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori; d) verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline bio-naturali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro regionale di cui all'Art. 5.