Art. 4.
                      Compiti della commissione
    1. La commissione svolge i seguenti compiti:
      a) coordina   e   promuove  la  divulgazione  delle  discipline
bio-naturali, nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione
alla cultura del benessere;
      b) redige    annualmente    un   monitoraggio   sui   risultati
dell'attivita'  svolta,  finalizzato  a  fornire  gli elementi per la
programmazione e la spesa dell'assessorato competente in materia;
      c) collabora  con l'assessorato regionale competente in materia
alla  definizione  dei  requisiti  minimi per il riconoscimento degli
istituti pubblici o privati di formazione degli operatori;
      d) verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline
bio-naturali  dei  requisiti  richiesti  per l'iscrizione al registro
regionale di cui all'Art. 5.