Art. 5. Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali 1. E' istituito presso l'assessorato competente in materia il registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali. 2. Il registro regionale e' articolato in sezioni dedicate ad ogni specialita'. 3. L'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera d), in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione o in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialita'.