Art. 5.
          Registro regionale degli operatori delle pratiche
                   e delle discipline bio-naturali
    1.  E'  istituito  presso  l'assessorato competente in materia il
registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.
    2.  Il  registro  regionale  e' articolato in sezioni dedicate ad
ogni specialita'.
    3.  L'iscrizione  alla  specifica  sezione del registro regionale
avviene su richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione
rilasciata  dalla  Commissione ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera
d),   in   seguito   al  superamento  di  una  prova  teorico-pratica
finalizzata  a verificare l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione o
in  seguito  alla produzione di attestati formativi conseguiti presso
istituti   pubblici   o   privati   riconosciuti   dalle   rispettive
associazioni nazionali di specialita'.