Art. 6. Sanzioni amministrative 1. A coloro che esercitano l'attivita' professionale di operatore di una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell'Art. 2, comma 3, senza essere iscritti nel registro regionale e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a 1500,00, secondo le modalita' previste dalla legislazione regionale. 2. Sono altresi' sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale. 3. Nei casi esemplificati al comma 2, puo' essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro regionale.