Art. 6.
                       Sanzioni amministrative
    1. A coloro che esercitano l'attivita' professionale di operatore
di  una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai
sensi  dell'Art.  2,  comma  3,  senza  essere  iscritti nel registro
regionale e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
250,00  a  1500,00,  secondo le modalita' previste dalla legislazione
regionale.
    2.  Sono  altresi' sottoposti alla sanzione amministrativa di cui
al  comma 1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale diversa
da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale.
    3.  Nei  casi  esemplificati  al comma 2, puo' essere disposta la
sospensione  per  un  periodo  massimo  di  tre  mesi  e,  in caso di
recidiva, la cancellazione dal registro regionale.