Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline bio-naturali, presentano alla commissione, entro l'anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui all'Art. 5, allegando alla istanza i titoli professionali posseduti, nonche' ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti. 2. La commissione, sulla base della documentazione presentata, verifica l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e provvede a rilasciarne la conseguente autorizzazione.