Art. 7.
                      Disposizioni transitorie
    1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge,
esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline
bio-naturali,  presentano  alla commissione, entro l'anno successivo,
domanda  di  iscrizione  alla  sezione  di  pertinenza  del  registro
regionale  di  cui  all'Art.  5,  allegando  alla  istanza  i  titoli
professionali posseduti, nonche' ogni documentazione ritenuta utile a
dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
    2.  La  commissione,  sulla base della documentazione presentata,
verifica  l'idoneita'  dell'operatore  all'iscrizione nella specifica
sezione   del   registro   regionale  e  provvede  a  rilasciarne  la
conseguente autorizzazione.