Art. 8.
                         Clausola valutativa
    1.  Trascorsi  tre anni dall'entrata in vigore della legge, e con
successiva  periodicita'  annuale,  la  giunta  regionale  esegue  un
monitoraggio   sullo   stato   di   attuazione   delle   disposizioni
legislative.
    2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge la giunta
regionale  presenta  al consiglio regionale una relazione dalla quale
emerga   una   rendicontazione   in   merito   all'istituzione  della
commissione   di   cui   all'Art.   3   ed  alle  relative  modalita'
organizzative, operative e funzionali.
    3.  Sulla base dei dati acquisiti in seguito allo svolgimento del
monitoraggio  di  cui  al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in
vigore  della  legge,  la  giunta  regionale  presenta annualmente al
consiglio  regionale  una  relazione  dalla quale emergano i seguenti
dati di natura statistico-valutativa:
      a) numero  degli  operatori di discipline bio-naturali iscritti
nel registro regionale di cui all'Art. 5, suddivisi per specialita';
      b) numero delle istanze di iscrizione non accolte e motivazione
delle cause di esclusione;
      c) numero,  tipologia,  entita'  e  motivazione  delle sanzioni
amministrative  irrogate  ai  sensi  dell'Art.  6  e  quantificazione
complessiva degli introiti derivati;
      d) programmi  di  divulgazione  delle  discipline  bio-naturali
promossi  ed  adottati,  con  particolare  riferimento  alle campagne
informative realizzate ed ai costi correlati;
      e) analisi  della  divulgazione  delle  discipline bio-naturali
presso  l'utenza,  con  specifica  rilevazione  degli  incrementi  di
diffusione conseguenti all'applicazione della legge.