Art. 8. Clausola valutativa 1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, e con successiva periodicita' annuale, la giunta regionale esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative. 2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della commissione di cui all'Art. 3 ed alle relative modalita' organizzative, operative e funzionali. 3. Sulla base dei dati acquisiti in seguito allo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa: a) numero degli operatori di discipline bio-naturali iscritti nel registro regionale di cui all'Art. 5, suddivisi per specialita'; b) numero delle istanze di iscrizione non accolte e motivazione delle cause di esclusione; c) numero, tipologia, entita' e motivazione delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'Art. 6 e quantificazione complessiva degli introiti derivati; d) programmi di divulgazione delle discipline bio-naturali promossi ed adottati, con particolare riferimento alle campagne informative realizzate ed ai costi correlati; e) analisi della divulgazione delle discipline bio-naturali presso l'utenza, con specifica rilevazione degli incrementi di diffusione conseguenti all'applicazione della legge.